Cybersecurity 2026: dall’AI alla resilienza organizzativa
Shadow AI, deepfake, agenti AI, passkey e crittografia post-quantum stanno trasformando la sicurezza digitale in una responsabilità strategica
Nel 2026, una vulnerabilità può nascere non soltanto da un
malware o da una configurazione tecnica inadeguata, ma anche dall’utilizzo non
governato di strumenti di intelligenza artificiale, da un contenuto audiovisivo
sintetico credibile, da un agente digitale dotato di privilegi eccessivi oppure
dalla conservazione di dati cifrati che potrebbero diventare decifrabili in
futuro.
La sicurezza digitale non può quindi restare confinata a un
presidio specialistico. Deve diventare parte integrante della governance
aziendale e istituzionale: una capacità organizzativa fondata su regole,
responsabilità, competenze, verificabilità dei processi e protezione del valore
informativo nel tempo.
Shadow AI: quando l’innovazione cresce più rapidamente
delle regole
Con l’espressione Shadow AI si indica l’utilizzo di
strumenti di intelligenza artificiale da parte di dipendenti, collaboratori o
funzioni aziendali senza un’autorizzazione formale, senza adeguata
tracciabilità e senza una valutazione preventiva dei dati trattati.
Il fenomeno è comprensibile. Gli strumenti generativi
possono supportare numerose attività quotidiane: sintetizzare documenti,
rivedere testi, analizzare informazioni, tradurre contenuti, elaborare
presentazioni o velocizzare attività operative.
Il rischio emerge quando in questi strumenti vengono
inseriti documenti riservati, dati personali, informazioni strategiche,
contratti, codice sorgente, analisi interne o contenuti non destinati a
piattaforme esterne. In tali circostanze, l’organizzazione può perdere
visibilità su aspetti essenziali:
- quali
informazioni siano state caricate;
- dove
vengano elaborate o conservate;
- chi
possa accedervi;
- quali
condizioni regolino il loro trattamento;
- se
l’utilizzo sia coerente con obblighi di riservatezza, sicurezza e
protezione dei dati.
La risposta più efficace non consiste nel vietare
indiscriminatamente l’intelligenza artificiale. Un divieto privo di strumenti
alternativi e procedure realistiche rischia di spingere gli utilizzi fuori dai
processi ufficiali, rendendoli ancora meno controllabili.
Occorre invece adottare un modello di governo chiaro:
strumenti autorizzati, classificazione delle informazioni utilizzabili,
controlli di accesso, formazione, responsabilità definite e procedure per la
valutazione dei rischi.
Il principio è semplice: un’organizzazione non può
proteggere dati e processi di cui non conosce l’utilizzo.
Questa impostazione è coerente con il quadro europeo sulla
sicurezza dell’intelligenza artificiale. Nel documento Multilayer Framework for Good Cybersecurity Practices for AI,
l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza propone un modello
articolato su tre livelli: fondamenti generali della cybersecurity, misure
specifiche per l’intelligenza artificiale e misure coerenti con i diversi
settori applicativi. La sicurezza dell’AI viene così ricondotta non soltanto
alla protezione tecnica dei sistemi, ma anche alla governance delle operazioni
e dei processi organizzativi.
Deepfake: quando riconoscere una voce o un volto non
basta più
La capacità di generare immagini, audio e video artificiali
sempre più realistici sta modificando profondamente gli attacchi basati
sull’ingegneria sociale.
Una telefonata può riprodurre la voce di un dirigente. Un
video può mostrare un interlocutore apparentemente autentico. Un messaggio
vocale può imitare tono, urgenza e stile comunicativo di una persona realmente
conosciuta dalla vittima.
Il rischio non riguarda soltanto la disinformazione o il
danno reputazionale. In un contesto professionale, un deepfake può essere
utilizzato per:
- richiedere
un pagamento urgente;
- ottenere
l’invio di documenti riservati;
- modificare
coordinate bancarie o procedure autorizzative;
- convincere
una persona a comunicare credenziali;
- simulare
un’autorizzazione dirigenziale;
- condizionare
processi decisionali sensibili.
Per molto tempo, la familiarità ha rappresentato una forma
implicita di verifica: riconoscere una voce, vedere un volto o ricevere un
messaggio coerente con lo stile abituale di una persona. Oggi questi segnali
possono essere riprodotti artificialmente con crescente precisione.
La difesa deve quindi spostarsi dalla percezione individuale
al processo verificabile. Le richieste sensibili devono essere confermate
attraverso canali indipendenti, procedure formalizzate e sistemi di
autenticazione robusti, anche quando l’interlocutore appare credibile.
Nel nuovo scenario digitale, la domanda corretta non è più: «Sembra
davvero la persona che conosco?». La domanda corretta è: «L’operazione è
stata verificata secondo la procedura prevista?».
Anche il quadro normativo europeo riconosce la rilevanza del
fenomeno. Gli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act per
determinati contenuti generati o manipolati mediante intelligenza artificiale,
inclusi i deepfake, diventeranno applicabili dal 2 agosto 2026.
In particolare, il quadro europeo distingue le
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti:
- i provider
di sistemi di intelligenza artificiale generativa dovranno assicurare che
gli output, quali audio, immagini, video o testi, siano marcati in un
formato leggibile automaticamente e rilevabili come artificialmente
generati o manipolati;
- i deployer
di sistemi che generano o manipolano immagini, audio o video costituenti
deepfake dovranno rendere riconoscibile la natura artificiale del
contenuto;
- analogo
obbligo di trasparenza riguarda determinate pubblicazioni testuali
generate o manipolate dall’AI e destinate a informare il pubblico su
materie di interesse pubblico, fatte salve le eccezioni previste dalla
disciplina.
Alla data di redazione di questo articolo, il Code of
Practice on Marking and Labelling of AI-Generated Content, destinato a
supportare provider e deployer nella conformità agli obblighi di trasparenza, è
ancora in fase di finalizzazione. La seconda bozza è stata pubblicata nel marzo
2026 e la versione definitiva è prevista entro l’inizio di giugno 2026. Il
codice avrà natura volontaria e costituirà uno strumento di supporto alla
conformità all’articolo 50 dell’AI Act.
Documenti di riferimento: Quadro regolatorio europeo sull’intelligenza artificiale · Code of Practice on Marking and Labelling of AI-Generated Content
· Seconda bozza del Code of Practice
Agenti AI: maggiore efficienza, ma anche nuove superfici
di rischio
L’intelligenza artificiale non si limita più a produrre
testi, immagini o sintesi informative. Sta crescendo l’impiego di agenti AI,
sistemi capaci di ricevere un obiettivo, utilizzare strumenti, interrogare
applicazioni, consultare documenti e svolgere azioni successive con un certo
grado di autonomia.
In ambito organizzativo, questi sistemi possono generare
benefici importanti: ridurre attività ripetitive, velocizzare analisi,
supportare la gestione documentale, migliorare la capacità di risposta e
semplificare processi complessi.
Tuttavia, ogni agente connesso a dati, applicazioni o
operazioni sensibili introduce anche nuove criticità. Se dispone di privilegi
elevati oppure può agire senza adeguati controlli, un errore, una manipolazione
o un attacco possono produrre conseguenze rilevanti.
Uno dei rischi principali è la prompt injection:
istruzioni malevole inserite in un contenuto, in un documento o in
un’interazione possono indurre il sistema AI a modificare il proprio
comportamento, ignorare regole previste, divulgare informazioni oppure avviare
attività non autorizzate.
La questione è particolarmente rilevante quando un agente:
- consulta
archivi documentali interni;
- interagisce
con sistemi aziendali;
- elabora
dati personali o riservati;
- genera
output utilizzati in decisioni operative;
- può
attivare azioni senza una validazione umana preventiva.
Il rischio non riguarda soltanto gli attacchi diretti contro
i sistemi AI. Gli stessi strumenti possono essere impiegati in modo offensivo
per automatizzare campagne di phishing personalizzate, raccogliere informazioni
sulle vittime, adattare messaggi fraudolenti ai diversi contesti professionali
o generare rapidamente nuove varianti di codice malevolo.
L’automazione riduce tempi, costi e competenze necessarie
per condurre determinate tipologie di attacco. Operazioni un tempo lente e
manuali possono diventare più scalabili, persistenti e credibili.
Ciò non significa che l’intelligenza artificiale debba
essere considerata esclusivamente una minaccia. Gli stessi strumenti possono
supportare la sicurezza, migliorando l’individuazione delle anomalie, l’analisi
degli incidenti, la gestione degli alert e la capacità di risposta.
La questione centrale non è quindi scegliere tra adozione o
rifiuto dell’AI. È stabilire quali compiti affidarle, con quali
autorizzazioni, con quali controlli e con quale responsabilità umana finale.
Il Joint Research Centre della Commissione europea,
nel Generative AI Outlook Report: Exploring the Intersection of
Technology, Society and Policy, evidenzia che la sicurezza dei sistemi
generativi richiede un approccio capace di considerare l’intera superficie di
attacco, inclusi dati, modelli e interazioni con fonti esterne.
Il rapporto distingue inoltre due rischi particolarmente
rilevanti:
- la direct
prompt injection, che si verifica quando l’input di un utente altera
in modo improprio il comportamento o l’output di un modello generativo;
- la indirect
prompt injection, che si verifica quando il sistema acquisisce input
da fonti esterne, quali documenti, file o siti web, capaci di alterarne il
comportamento o compromettere integrità, disponibilità o riservatezza.
Questa distinzione è particolarmente importante per gli
agenti AI destinati a consultare archivi, documenti o fonti informative esterne
prima di produrre un risultato o attivare un’azione.
Passkey: superare la vulnerabilità strutturale delle
password
Molte frodi digitali, anche quando rafforzate
dall’intelligenza artificiale, continuano a perseguire un obiettivo
tradizionale: ottenere l’accesso ai sistemi mediante credenziali compromesse.
Le password presentano una debolezza strutturale. Possono
essere rubate, intercettate, riutilizzate, indovinate oppure comunicate
volontariamente dalla vittima a seguito di una richiesta ingannevole.
Con contenuti sintetici sempre più realistici e campagne di
phishing maggiormente personalizzate, la sola capacità individuale di
riconoscere un tentativo fraudolento non rappresenta più una difesa
sufficiente.
Le passkey costituiscono una risposta concreta a
questa fragilità. Il loro funzionamento si basa sulla crittografia a chiave
pubblica: l’utente dimostra la propria identità mediante un dispositivo
autorizzato, utilizzando ad esempio un PIN locale o un riconoscimento
biometrico, senza trasmettere una password riutilizzabile.
Il vantaggio principale è che non esiste una password
tradizionale che possa essere sottratta attraverso un falso sito o riutilizzata
da un attaccante. L’autenticazione risulta quindi meno esposta alle frodi
basate sul furto delle credenziali.
Nel quadro europeo, le linee guida tecniche pubblicate da ENISA
nel giugno 2025 per supportare l’attuazione delle misure di gestione del
rischio di cybersecurity considerate nel contesto NIS2 includono
espressamente le passkey e le chiavi di sicurezza Fast Identity
Online 2 tra le tecnologie di autenticazione considerate.
Il documento raccomanda inoltre, ove possibile, l’utilizzo
di sistemi di autenticazione multifattore resistenti al phishing e richiama
soluzioni basate su chiavi crittografiche private registrate conformemente agli
standard FIDO e W3C WebAuthn, prive di segreti condivisi e non
vulnerabili agli attacchi di tipo attacker-in-the-middle.
Per imprese e amministrazioni, la transizione verso sistemi
di autenticazione più robusti non rappresenta soltanto un miglioramento
dell’esperienza utente. Costituisce una misura concreta di riduzione del
rischio operativo e di rafforzamento della protezione delle identità digitali.
Documento di riferimento: ENISA, Technical Implementation Guidance on Cybersecurity
Risk-Management Measures, versione 1.0, giugno 2025
Crittografia post-quantum: proteggere oggi il valore
futuro dei dati
Un’altra trasformazione strategica riguarda il possibile
impatto del calcolo quantistico sui sistemi crittografici oggi utilizzati per
proteggere dati, comunicazioni e transazioni.
Numerose informazioni aziendali e istituzionali mantengono
valore per periodi molto lunghi: documenti strategici, proprietà intellettuale,
dati sanitari, comunicazioni riservate, informazioni infrastrutturali, archivi
amministrativi e dati relativi alla sicurezza.
Il rischio è che tali informazioni possano essere sottratte
oggi in forma cifrata e conservate nell’attesa di tecnologie future capaci di
decifrarle. Questa strategia è comunemente definita harvest now, decrypt
later: raccogliere oggi, decifrare domani.
La crittografia post-quantum mira a sviluppare e
adottare algoritmi progettati per resistere anche a futuri attacchi condotti
mediante computer quantistici sufficientemente avanzati.
Su questo tema, l’Unione europea ha avviato un percorso
strutturato. Nell’aprile 2024, la Commissione europea ha pubblicato una
raccomandazione per coordinare la transizione verso la crittografia
post-quantum. Successivamente, il 23 giugno 2025, gli Stati membri
dell’Unione, con il supporto della Commissione e nell’ambito del NIS
Cooperation Group, hanno pubblicato una roadmap coordinata per accompagnare
la transizione europea.
La roadmap riconosce che il calcolo quantistico rappresenta
una minaccia per numerosi algoritmi oggi utilizzati a tutela della riservatezza
e dell’autenticità dei dati. La risposta indicata è una transizione tempestiva,
completa e coordinata verso soluzioni crittografiche resistenti alla minaccia
quantistica.
Per le organizzazioni, questo significa iniziare a valutare:
- quali
informazioni debbano restare protette nel lungo periodo;
- quali
sistemi utilizzino algoritmi crittografici destinati a essere aggiornati;
- quali
fornitori e infrastrutture siano coinvolti;
- quali
dipendenze tecnologiche possano rallentare la migrazione;
- quali
priorità debbano essere definite in base al valore e alla durata dei dati.
La crittografia post-quantum non è quindi una questione
astratta o futuristica. È una componente della gestione strategica del rischio
informativo e della continuità digitale.
Documenti
di riferimento: Commissione
europea, Recommendation on a Coordinated Implementation Roadmap for the
Transition to Post-Quantum Cryptography, 2024 · Commissione
europea e NIS Cooperation Group, A Coordinated Implementation Roadmap for
the Transition to Post-Quantum Cryptography, 2025
Dalla protezione tecnica alla resilienza organizzativa
I cinque temi analizzati convergono verso una medesima
conclusione: la cybersecurity non è più soltanto una questione di protezione
tecnica. È una componente della governance, della continuità operativa e della
capacità delle organizzazioni di assumere decisioni affidabili in un contesto
digitale sempre più complesso.
- La Shadow AI dimostra che l’innovazione non governata può generare nuove esposizioni informatiche e perdita di controllo sui dati.
- I deepfake rendono insufficiente la semplice percezione dell’identità e impongono processi di verifica più rigorosi.
- Gli agenti AI aumentano l’efficienza, ma introducono nuovi privilegi, nuovi errori possibili e nuove modalità di attacco.
- Le passkey offrono una risposta concreta a una delle fragilità storiche della sicurezza digitale: la dipendenza dalle password.
- La crittografia post-quantum ricorda che proteggere i dati significa considerare non soltanto le minacce presenti, ma anche la durata futura del loro valore.
La sfida del 2026 consiste quindi nel trasformare la
sicurezza digitale da presidio specialistico a responsabilità integrata nei
processi decisionali. Non basterà adottare strumenti tecnologicamente avanzati.
Sarà necessario governarli, limitarne i rischi, formare le persone, rendere
verificabili le operazioni sensibili e pianificare la protezione dei dati nel
lungo periodo.
Le organizzazioni più resilienti non saranno necessariamente
quelle che utilizzeranno più tecnologia, ma quelle che sapranno utilizzarla con
maggiore consapevolezza, disciplina e capacità di anticipazione.
Riferimenti tecnici essenziali – prospettiva europea
- ENISA
– Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, Multilayer Framework for Good Cybersecurity Practices for
AI, 7 giugno 2023. Quadro multilivello per la protezione di
sistemi, operazioni e processi basati sull’intelligenza artificiale,
articolato in fondamenti generali della cybersecurity, misure specifiche
per l’AI e misure settoriali.
- Commissione europea, Recommendation
on a Coordinated Implementation Roadmap for the Transition to Post-Quantum
Cryptography,
11 aprile 2024. Raccomandazione rivolta agli Stati membri per una
strategia coordinata e sincronizzata di adozione della crittografia
post-quantum.
- Commissione europea e NIS
Cooperation Group, A
Coordinated Implementation Roadmap for the Transition to Post-Quantum
Cryptography,
23 giugno 2025. Roadmap europea per la transizione coordinata verso
la crittografia post-quantum, con attenzione alla protezione dei dati, ai
sistemi pubblici e alle infrastrutture rilevanti.
- ENISA
– Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, Technical Implementation Guidance on Cybersecurity
Risk-Management Measures, versione 1.0, giugno 2025. Linee guida
tecniche a supporto dell’attuazione delle misure di gestione del rischio
considerate nel quadro NIS2 e dei requisiti definiti dal Regolamento di
esecuzione (UE) 2024/2690, con riferimento anche a passkey, chiavi Fast
Identity Online 2 e autenticazione resistente al phishing.
- Commissione europea – Joint
Research Centre,
Generative
AI Outlook Report: Exploring the Intersection of Technology, Society and
Policy, 13
giugno 2025. Analisi europea delle opportunità e delle
vulnerabilità dell’intelligenza artificiale generativa, comprese la direct
prompt injection e la indirect prompt injection.
- Unione
europea – AI Act, quadro regolatorio europeo sull’intelligenza artificiale.
Gli obblighi di trasparenza relativi a determinati contenuti generati o
manipolati mediante AI, inclusi i deepfake, diventeranno applicabili dal 2
agosto 2026.
- Commissione europea – AI Office, Code of
Practice on Marking and Labelling of AI-Generated Content. Processo europeo
finalizzato alla predisposizione di uno strumento volontario di supporto
alla conformità agli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act;
alla data di redazione dell’articolo, la versione definitiva è ancora in
fase di finalizzazione.


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